Normativa su i contratti di leasing relativi ad autoveicoli immatricolati in Germania e la territorialita' dell'IVA (1).
Dal 1 Gennaio 2010 si applicheranno le nuove regole sulla territorialità dei servizi in materia IVA, anche senza il recepimento della direttiva 2008/8/CE. Il legislatore comunitario ha voluto fissare come luogo dell'imposizione il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio. La territorialità delle prestazioni di servizi seguirà regole diverse a seconda che il committente sia un soggetto passivo di imposta oppure un privato. Per le prestazioni rese nei confronti di soggetti di imposta la tassazione avverrà nel paese dove è stabilito il Committente. Per le prestazioni rese nei confronti di privati, invece, la tassazione avverrà nel paese dove è stabilito il prestatore.
Inoltre dal 01.01.2010 viene esteso l'obbligo del reverse charge a tutte le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi forniti da soggetti passivi non residenti in Italia nei confronti di soggetti passivi d'imposta (titolari di partita IVA) residenti nello Stato Italiano.
Normativa
La storia della fiscalita' auto in Italia nell'ultimo anno e' stata quantomeno turbolenta.
Tutto e' nato dalla sentenza della Corte Europea in merito alla vertenza tra la societa' Stradasfalti e l'Agenzia delle Entrate di Trento. A settembre 2006 la Corte Europea ha dato, infatti, ragione a Stradasfalti che richiedeva il rimborso dell'IVA pagata sulle auto ad uso non strumentale ed il loro uso e manutenzione per gli esercizi 2000-2004.
In sostanza l'Italia, da sempre, ha consentito una detraibilitagrave IVA molto limitata rispetto a quanto previsto ed applicato all'interno della UE, adducendo motivi congiunturali: queste normative infatti, ripetutamente prorogate, permanevano da oltre 25 anni.
A seguito della sentenza della Corte Europea l'Italia si e' trovata costretta ad allinearsi quanto prima alle direttive europee e cosi' per tutto l'anno 2007 la normativa sulla fiscalita' ha visto continui cambiamenti.
Lo scorso 3 agosto 2007 l'epilogo: il governo, con la Legge n.127, ottemperando alle previsioni della Legge Finanziaria 2007 e in linea con il provvedimento EU del giugno 2007 riequilibra la normativa sulle imposte dirette, stabilendo dal 2007 valori di deducibilita' maggiori rispetto a quelli prima fissati.
Non solo: una volta tanto la questione e' stata riconsiderata a favore del contribuente, con una tassazione agevolata retroattiva, dal 2006, sempre in una logica di bilanciamento tra imposte dirette ed indirette.
Deducibilita' dei canoni di leasing e dei costi
L'auto, qualunque sia la sua forma di acquisizione, acquisto, leasing, noleggio, e' sempre stata nel mirino del Fisco.
Il sistema fiscale italiano riguardante tale settore e', indubbiamente, il piu' complesso d'Europa.
In particolare, negli ultimi 12 mesi, gli interventi legislativi in tale materia si sono susseguiti gli uni agli altri e solo dall'agosto 2007, in Italia il sistema fiscale riguardante l'auto ha raggiunto un quadro normativo definitivo.
Per meglio comprendere cio' che e' accaduto negli ultimi 12 mesi, necessita una doverosa premessa per ricordare che 2 sono le tipologie di imposte che gravano sulle auto:
- imposte dirette regolate dall'art. 164 del TUIR, che mirano a ridurre la deducibilita' dei costi
- imposte indirette (IVA) regolate dall'art. 19-bis1 del DPR 633/72, che mirano a ridurre la detraibilita' dell'IVA
Su entrambi i fronti, la normativa stabilisce in maniera perentoria quali sono i veicoli per i quali e' consentita la piena deducibilita' dei costi e la piena detraibilita' dell'IVA.
Le imposte dirette
I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena deducibilita' dei costi sono quelli:
1) destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali (*) nell'attivita' propria dell'impresa
2) adibiti ad uso pubblico
(*) con tale locuzione si intendono i soli veicoli a motore senza i quali l'attivita' d'impresa non puo' essere in alcun modo esercitata (es. veicoli per le imprese che esercitano attività di noleggio degli stessi) e non semplicemente se l'attivita' diventa oggettivamente difficile da svolgere.
Le imposte indirette
I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena detraibilita' dell'IVA sono quelli:
che formano oggetto dell'attivita' propria dell’impresa (**)
(**) con tale locuzione si intendono i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l'attivita' normalmente esercitata (attivita' di commercio, noleggio, locazione finanziaria, etc.)
Liberi professionisti
La deducibilita' di costi, spese ed altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto richiede una distinzione tra:
- autoveicoli compresi nell'art. 164, TUIR, il cui regime di deducibilita' varia in relazione al tipo di veicolo e all'utilizzo che ne viene fatto;
- autoveicoli non compresi nell'art. 164, TUIR, le cui spese sono integralmente deducibili purche' siano rispettati i generali principi di competenza, certezza ed inerenza all'attivita'22.
Per quanto riguarda il regime di deducibilita' ai fini delle imposte dirette di costi, spese ed altri componenti negativi relativi agli autoveicoli compresi nell'art. 164, TUIR a seguito della recente manovra di bilancio23, a decorrere dal periodo d'imposta 2007:
- i costi di acquisizione e quelli di esercizio sono deducibili nella misura del 40%;
- la deducibilita' è ammessa limitatamente ad un solo veicolo24;
- per quanto concerne il costo di acquisizione, esso rileva in limiti variabili a seconda che il veicolo sia detenuto in proprieta', in leasing o in noleggio.
Agenti e rappresentanti
La deducibilita' di costi, spese ed altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto richiede una distinzione tra:
- autoveicoli compresi nell'art. 164, TUIR, il cui regime di deducibilita' varia in relazione al tipo di veicolo e all'utilizzo che ne viene fatto;
- autoveicoli non compresi nell'art. 164, TUIR, le cui spese sono integralmente deducibili purché siano rispettati i generali principi di competenza, certezza ed inerenza all'attività22.
Per quanto riguarda il regime di deducibilità ai fini delle imposte dirette di costi, spese ed altri componenti negativi relativi agli autoveicoli compresi nell’art. 164, TUIR a seguito della recente manovra di bilancio23, a decorrere dal periodo d'imposta 2007:
- i costi di acquisizione e quelli di esercizio sono in generale deducibili nella misura dell' 80%;
- per quanto concerne il costo di acquisizione, esso rileva in limiti variabili a seconda che il veicolo sia detenuto in proprieta', in leasing o in noleggio.
Articolo 164 TUIR
Sono contemplati in tale articolo:
- autovetture di cui all'art. 54, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 285/92 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente - dal 1° ottobre 1998 si considerano autovetture anche gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di cose e persone);
- autocaravan di cui all'art. 54, co. 1, lett. m), D.Lgs. n. 285/92 (veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente);
- ciclomotori, vale a dire veicoli a motore a due o tre ruote, di cilindrata non superiore a 50cm3 se termico, sviluppanti una velocita' su strada fino a 40 km/h, con sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente;
- motocicli, vale a dire veicoli a motore a due ruote, rientranti nella più ampia categoria dei motoveicoli, destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente.
Non sono contemplati dall'art. 164 TUIR, tutti i restanti veicoli a motore, quali, ad esempio autoveicoli per trasporto promiscuo, autobus, trattori stradali, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale, ecc.
Al riguardo, si segnala anche il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006 ha incluso (con effetto dal periodo d'imposta in corso al 3 ottobre 2006) tra i veicoli di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), TUIR, i "veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe 0), quattro o piu' posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula:
Pt (KW ) = 180
Mc – T(t)
La tassa di circolazione deve essere evidentemente liquidata in Germania, ove ha sede la societa' di leasing proprietaria della medesima.
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(1) N.B. La presente nota non costituisce parere legale o fiscale e deve essere intesa quale documento meramente informativo, sintetico e non esaustivo.
(2) Vedi DPR n. 633 del 1972 nonche' Sentenza Corte di Giustizia CE, Sezione VI°, 17 luglio 1997, n. 190.
(3) In proposito, giova sottolineare che la destinazione d'uso si considera “aziendale” allorquando l'uso privato/extraziendale non sia superiore al 10 % dell'utilizzo complessivo.
(4) Per uso promiscuo, si intende l'uso sia aziendale che privato del veicolo.
(5) In proposito, occorre sottolineare che, per i lavoratori autonomi, vale il principio di cassa, secondo il quale sono ammessi in deduzione solo canoni effettivamente pagati.