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TASSO ALCOLEMICO SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: guidare un veicolo oltre questo limite - e quindi in stato di ebbrezza - costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dall'articolo 186 del Codice della Strada.
Il tasso alcolemico consentito è di 0,5 grammi per litro. Il tasso alcolemico deve essere pari a zero per i neopatentati (primi tre anni dal conseguimento della patente), i giovani fino a 21 anni di età e i conducenti professionisti. È vietato, ovviamente, anche guidare in stato di alterazione psico-fisica per &lgraveassunzione di sostanza stupefacenti e/o psicotrope. In caso di guida in stato di ebbrezza, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 186, comma 2, Codice della Strada): da 500 a 6.000 euro, a seconda del tasso alcolemico, con sospensione e/o revoca della patente. È previsto anche &lgravearresto fino ad un anno. Per i neopatentati, i giovani fino a 21 anni di età e i conducenti professionisti, in caso di violazione,sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 186 bis, comma 2 Codice della Strada): da 155 a 624 euro. Se il conducente provoca un incidente le sanzioni sono raddoppiate. Se si guida sotto &lgraveeffetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, sono previste le seguenti SANZIONI PECUNIARIE (articolo 187, comma 1 e seguenti, Codice della Strada): da 1.500 a 6.000 euro, con sospensione e/o revoca della patente. È previsto anche &lgravearresto fino ad un anno.